SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO ART. art. 2506.1 c.c.)

La scissione mediante scorporo, è stata introdotta nel diritto italiano con il D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, che attua la direttiva (UE) 2019/2121. ​ Questa nuova forma di scissione permette a una società di trasferire parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, mantenendo le azioni o quote delle nuove società nella società scissa stessa, che continua la propria attività.

La scissione mediante scorporo si distingue dalla scissione classica, in cui le nuove società sono partecipate dai soci della società scissa. ​ La normativa prevede la neutralità fiscale per la scissione mediante scorporo, esentandola da alcune imposte e obblighi contabili. ​ La scissione mediante scorporo può essere un’alternativa al conferimento di beni, con vantaggi fiscali e operativi. ​ La Commissione Notarile di Milano ha confermato la legittimità della scissione mediante scorporo anche verso società beneficiarie preesistenti, purché siano rispettati determinati requisiti.

Trattasi di un istituto nuovo, potenzialmente interessante per l’attuazione di diverse finalità pratiche, quali per esempio:

  • creare la holding di famiglia;
  • creare una sub-holding;
  • nell’ambito di un gruppo societario, creare anelli intermedi della catena partecipativa;
  • in relazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale e al subentro di nuovi soci in grado di apportare utili sinergie operative al business aziendale che si intende circoscrivere in capo alla beneficiaria;
  • suddividere differenti attività svolte da un ente in uno o più soggetti così da procedere ad una pianificazione industriale più efficace (ramificazione verticale).

Ma quali sono le principali differenze rispetto ad una scissione “tradizionale”?

  1. le azioni o quote, emesse dalla società beneficiaria a fronte del patrimonio assegnato, non sono attribuite ai soci della società scissa bensì alla stessa società scissa;
  2. non si realizza una riduzione del patrimonio netto contabile della scissa. La scissa, per effetto dello scorporo, riceve infatti partecipazioni che vanno a sostituire i beni (attività e passività) oggetto di trasferimento, con la conseguenza che il suo patrimonio netto contabile rimane invariato.
  3. la scissione può essere soltanto parziale e non totale, perché la società scissa “assegna parte del suo patrimonio […] continuando la propria attività”;

il fatto che le società beneficiarie (o l’unica società beneficiaria) devono essere “società di nuova costituzione” e quindi non società preesistenti.