NOVITA’ FISCALI: AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%

Il Dlgs. 192/2024 (c.d. D.Lgs di Riforma dell’Irpef e dell’Ires, attuativo della L. 111/2023) prevede un unico regime di affrancamento del dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni fiscalmente neutrali e la possibilità di affrancare saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione di imposta, versando un’imposta sostitutiva del 10%.

L’art.14 del relativo Dlgs riapre i termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del 10%.

Tale imposta sostitutiva deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, e deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Come previsto dalla norma, l’affrancamento può essere anche parziale, dovendosi intendere sia rispetto a più riserve in sospensione d’imposta che ad una sola riserva in sospensione d’imposta, che potrà essere affrancata anche solo per una parte del suo importo.

Gli effetti dell’affrancamento:

  • Per le società di capitali: la mancata tassazione in capo all’impresa, che altrimenti sarebbe stata del 24%;

Per i soci di società di capitali l’affrancamento non libera la tassazione in capo ai soci al momento della distribuzione della richiamata riserva

  • nel caso di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, trova applicazione la ritenuta a titolo d’imposta del 26%;
  • nel caso di socio persone fisica, che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale, o società di persone trova applicazione l’articolo 59, Tuir conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%;
  • nel caso di socio società di capitali trova applicazione l’articolo 89, Tuir conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 5%.

Nel caso di società di persone, il beneficio potrebbe essere anche maggiore, visto che con l’affrancamento poi non si avrebbe alcuna tassazione per trasparenza in capo ai soci: l’affrancamento della riserva in sospensione determina un incremento del costo fiscale della partecipazione e la successiva distribuzione una riduzione.