ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

La legge di Bilancio 2025 ripropone la possibilità di assegnare o cedere in maniera agevolata i beni dell’impresa ai soci nonché di trasformare le società commerciali in società semplici.

L’agevolazione si applica ai soci che erano iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che si iscrivano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

Gli atti di assegnazione/cessione o trasformazione dovranno essere stipulati entro il 30.09.2025 (la medesima disposizione è applicabile anche nei confronti delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di questi beni e che entro il 30.09.2025 provvederanno a trasformarsi in società semplice).

L’assegnazione, la cessione e la trasformazione agevolata sono opportunità molto favorevoli per le società che si trovano ad avere immobili (o beni mobili registrati) da destinare ai soci ed esitano a farlo a causa dei notevoli oneri fiscali che, in condizioni normali, quasi sempre ne conseguono. Stesso discorso vale per la trasformazione in società semplice, che sottrae gli immobili al regime e ai vincoli dei beni d’impresa, senza trasferirne però la titolarità (che resta in capo alla società trasformata).

Il primo vantaggio consiste nella possibilità di assoggettare l’eventuale plusvalenza da assegnazione (o da cessione, o da estromissione in conseguenza della trasformazione in società semplice) a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% (o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione). Il pagamento dell’imposta consente di evitare la tassazione ordinaria non solo sulla plusvalenza da assegnazione o cessione (o da estromissione dal regime di impresa), ma anche sull’utile in natura conseguito dai soci (in caso di assegnazione agevolata).

In occasione dell’assegnazione o della trasformazione agevolata è anche possibile annullare una o più riserve in sospensione d’imposta, assoggettandone l’importo ad una ulteriore imposta sostitutiva del 13%.

il secondo vantaggio consiste, nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto beni immobili, nella facoltà di sostituire al valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR, ai fini in oggetto,  il valore risultante dal prodotto della rendita catastale per i moltiplicatori di cui all’art. 52 comma 4 del DPR 131/86, che nella maggior parte dei casi è di molto inferiore.
Questo differente valore (c.d. valore catastale) costituisce anche, per le cessioni agevolate ai soci, l’importo minimo di riferimento, se inferiore al valore normale.

L’assegnazione, la cessione e la trasformazione agevolata si perfezionano con l’indicazione in dichiarazione dei redditi