CESSIONE DI STUDIO E CLIENTELA: MODIFICHE TASSAZIONE

Il D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, apporta delle modifiche alla tassazione delle cessioni di quote e partecipazioni da parte di soggetti che esercitano attività professionale.

Nello specifico, l’art. 5, comma 1, lettera a), estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Il disposto modifica l’art. 17 TUIR, in materia di tassazione separata, sostituendo interamente al comma 1, la lettera g-ter):

«g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa’ che esercitano un’attivita’ artistica o   professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in piu’ rate, nello stesso periodo di imposta;»;

riassumendo ora viene previsto che:

  • l’imposta si applica separatamente
  • ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale,
  • se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

Prima della modifica, la tassazione separata era prevista per i corrispettivi di cui all’art. 54, comma 1-quater (ovvero i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale) se percepiti in unica soluzione.

Le plusvalenze percepite in relazione a partecipazioni non riferibili all’attività artistica o professionale restano, naturalmente, produttive di redditi diversi.