NEUTRALITA’ FISCALE DEL CONFERIMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE IN UNA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 (Decreto Irpef-Ires), attuativo della Riforma Fiscale (L. 111/2023), il mondo delle professioni è stato oggetto di profondi cambiamenti.

Una delle più significative riguarda sicuramente l’introduzione, prevista dal nuovo articolo 177-bis, Tuir, del principio di neutralità fiscale per operazioni di conferimento di studi professionali, sia individuali sia associazioni, in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 10, L. 183/2011 (c.d. Stp).

Si è passati da un regime di incertezza, a quello attuale, post Decreto IRPEF-IRES, in cui tale fattispecie viene inquadrata come neutrale dal punto di vista fiscale.

Il nuovo articolo 177-bis, comma 1, Tuir prevede che :

I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.”