SOCIETA’ SEMPLICE: TASSAZIONE DEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Per i conferimenti nella società semplice, effettuati in sede di costituzione della società o in sede di successivo aumento di capitale, la disciplina fiscale per i soggetti conferenti è da rinvenirsi nelle regole generali previste dall’art. 9 del Tuir, ove è precisato che:

Il conferente deve quindi tassare in qualità di plusvalenza la differenza tra il valore normale dei beni o dei crediti conferiti, determinato secondo quanto previsto dall’art. 9 del Tuir, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Considerata l’equiparazione normativa, prevista dall’art. 9 del Tuir, tra conferimenti in società e cessioni a titolo oneroso, occorre verificare se il socio sia o meno da assoggettarsi a tassazione a seguito del conferimento in una società semplice, valutando nello specifico se i beni conferiti diano origine a tassazione qualora siano ceduti a titolo oneroso.

Il caso più diffuso, solitamente, è rappresentato dai conferimenti in denaro, in merito ai quali il socio conferente non realizza alcuna plusvalenza, non esistendo nell’ordinamento una norma che assoggetti a tassazione sui redditi le cessioni di denaro. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, qualora oggetto di conferimento siano beni immobili o partecipazioni, in relazione ai quali il socio viene assoggettato a tassazione, rientrando tali fattispecie tra le operazioni imponibili rispettivamente a norma dell’art. 67 co. 1 lett. a) e b) e dell’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del Tuir.

Esclusione del regime del “realizzo controllato” per il conferimento di partecipazioni

Deve ritenersi inapplicabile il regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177 co. 2 del Tuir per i conferimenti di partecipazioni in una società semplice, in quanto l’Agenzia delle Entrate nella ris. 4.4.2017 n. 43 ne ha espressamente escluso l’applicabilità alle società di persone. Conseguentemente, il conferimento di partecipazioni in società semplice è sempre atto realizzativo.

Determinazione delle plusvalenze Ipotizzando che il soggetto conferente non sia un soggetto imprenditore, la plusvalenza relativa al conferimento di partecipazioni dovrà essere determinata avendo riguardo alla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo fiscale. È possibile assumere quale costo fiscale dei beni quello rideterminato ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 e successive modifiche e integrazioni, in quanto per espressa disposizione normativa questo costo rileva ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del Tuir.