OPERAZIONI STRAORDINARIE: NUOVO LIMITE QUANTITATIVO AL RIPORTO DELLE PERDITE

Il Dlgs. 192/2024 (c.d. D.Lgs di Riforma dell’Irpef e dell’Ires, attuativo della L. 111/2023) ha apportato delle modifiche sostanziali al regime di circolazione delle perdite delle società partecipanti a operazioni straordinarie.

Il caso: il riporto delle perdite fiscali nel caso di fusione

Il Dlgs. 192/2024 ha apportato delle modifiche al’art. 172 TUIR prevedendo come condizione per il riporto delle perdite il superamento dello stesso test qualitativo di “vitalità economica” (i.e. ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori) e come limite quantitativo quello rappresentato dal valore economico del patrimonio netto.

Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite. Tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società scelto tra quelli di cui all’art. 2409-bis c. 1 c.c. e al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 64 c.p.c.

Il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione (ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.) e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

La possibilità di riporto in diminuzione delle perdite è subordinata al superamento del test qualitativo di “vitalità economica” (art. 172 c. 7 TUIR).