La possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie è divenuta disciplina “a regime”.
Con la le Legge 207/2024 (Legge Finanziaria per il 2025) la misura in questione diventa strutturale, e pertanto agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio di ciascun anno, può essere assunto in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato entro il 30 novembre del medesimo anno, a un’imposta sostituiva.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata).
L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore delle quote e partecipazioni societarie è stata fissata per il 2025 nella misura del 18%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11).
Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 30 novembre 2025, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, ferma restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre dell’anno di esercizio della rivalutazione.
