Pubblicata il 26 maggio la circolare INPS n. 95 con le istruzioni dettagliate per la fruizione del congedo parentale facoltativo con indennità innalzata all’ 80% invece che al 30%.
A partire dal 2025, i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo parentale entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) possono beneficiare di un’indennità più alta. La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio. I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.
La misura si applica solo ai lavoratori dipendenti: sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata INPS.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
– tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
