ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Nessun obbligo assicurativo INAIL per gli associati

L’INAIL, con la Circolare n. 31 del 20 maggio 2025, fornisce chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo per gli associati e i soci di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD). La circolare risponde a specifici quesiti emersi a seguito della riforma del lavoro sportivo introdotta dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Il punto focale della circolare riguarda l’attività di istruttore sportivo svolta dagli associati di ASD e dai soci di SSD. L’INAIL precisa che, in base alla disciplina speciale del lavoro sportivo (Decreto Legislativo n. 36/2021), l’obbligo assicurativo sussiste esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ciò significa che il solo vincolo associativo o sociale non è più sufficiente a determinare la tutela assicurativa INAIL per chi svolge attività di istruttore sportivo, atleta, allenatore, direttore tecnico, direttore sportivo o preparatore atletico.

Pertanto, gli associati di ASD e i soci di SSD che svolgono l’attività di istruttore sportivo nell’interesse dell’associazione o della società non possono più essere inquadrati nell’obbligo assicurativo generale dei soci previsto dall’articolo 4, comma 1, n. 7, del Testo Unico INAIL (D.P.R. 1124/1965).

La Circolare INAIL si sofferma anche sulle attività di carattere amministrativo-gestionale (come accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo) svolte nell’interesse dell’associazione o della società. Anche in questo caso, la risposta dell’INAIL è negativa per quanto riguarda l’obbligo assicurativo in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).