Il Bonus giovani è un incentivo introdotto dal Decreto Coesione (DL n. 60/2024) per favorire l’occupazione dei lavoratori under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati e prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali, per un massimo di 24 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato. Sono esclusi i premi e contributi INAIL e l’importo massimo è di 500 euro mensili per ogni lavoratore.
Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’importo è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore. L’INPS nella circolare precisa che il bonus per assunzioni nei territori ZES si applica solo sulle future assunzioni. Il divieto di procedere retroattivamente è dettato dal Dm 66/2025 dei ministeri del lavoro e dell’economia.
L’agevolazione si applica per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Il modulo per le domande sarà disponibile sul sito istituzionale dal 16 maggio 2025. Per accedere al Bonus, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio tramite la pagina “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani“.
Con la circolare INPS del 12 maggio 2025, n. 90, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per il Bonus. In questo focus troverai informazioni utili e aggiornamenti sull’incentivo per favorire l’entrata nel mondo del lavoro per le fasce più giovani.
La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato. Tuttavia, come si legge anche nella circolare INPS “l’eventuale presenza di rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione/trasformazione incentivata non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. l’art. 22, comma 2, del decreto Coesione)”.
