Le attività turistiche hanno due importanti scadenze il 30 giugno:
- la Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno,
- la Comunicazione dei contratti di locazione breve (modello CLB)
Agenzia delle entrate ha aggiornato all’anno d’imposta 2024 l’applicazione web ed è stata rilasciata la versione 2.0.0 del software, che prevede anche il codice turistico CIN, come stabilito dalla legge di bilancio 2025.
Sono responsabili dei suddetti adempimenti i seguenti soggetti:
- Gestori delle strutture ricettive;
- Titolari di B&B;
- Chi stipula contratti di locazione breve. In questo caso i responsabili sono da individuare nei soggetti che incassano il canone o negli intermediari immobiliari o nei portali telematici che incassano o intervengono nel pagamento del canone. Se l’immobile locato ad uso turistico è dato in gestione ad una agenzia, infatti, il proprietario non deve iscriversi al portale dei servizi, in quanto tutte le procedure sono a carico delle suddette agenzie.
Nel caso in cui una struttura ricettiva risulta aperta, ma non ha alcuna imposta da versare, è tenuta in ogni caso ad effettuare la dichiarazione annuale.
Nel caso di contratti di locazione di durata annuale l’imposta è dovuta per i primi 5 giorni di locazione per ogni singolo locatario (ad eccezione per eventuali contratti di locazione espressamente indicati in contratto stipulati per motivi di lavoro).
Il gestore della struttura è tenuto a conservare le fatture/ricevute effettuate in relazione all’applicazione dell’imposta di soggiorno per un periodo di 5 anni, al fine di poterle esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali tenute al controllo.
Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, si sarà puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno, mentre per l’omesso, o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.
