In tema di agevolazioni prima casa, in seguito a ricorso di un contribuente avverso un accertamento di Agenzia delle entrate riguardante la spettanza dell’incentivo su un fabbricato collabente, identificato con categoria F/2 ed espressamente qualificato come “inidoneo ad utilizzazione produttiva di reddito a causa dell’accentuato livello di degrado“, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 3913 del 28 febbraio 2025, riconosce l’agevolazione anche per l’acquisto di detti fabbricati. La Suprema Corte chiarisce che l’agevolazione sull’imposta di registro non è preclusa dallo stato di degrado dell’immobile, perché rileva la suscettibilità dell’immobile in stato di degrado a diventare abitazione per mezzo di interventi edilizi.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il collabente sarebbe assimilabile a un’area edificabile e la categoria F/2 rappresenterebbe una classificazione stabile e duratura nel tempo, al contrario della categoria F/3, che è temporanea e destinata a concludersi con il completamento della costruzione. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato respinto sia presso la CGT provinciale che presso la CTRed è stato, inoltre, sottolineato che l’Agenzia può esercitare il proprio potere di controllo solo dopo la conclusione dei lavori di restauro e comunque entro il termine triennale previsto dall’art. 76 del d.P.R. 131/1986. L’eventuale imposta complementare non grava su entrambe le parti del contratto, ma solo sul soggetto che ha dato causa alla decadenza del beneficio.
Gli immobili collabenti, in quanto privi di rendita catastale, non possono essere soggetti all’IMU e nemmeno essere equiparati a terreni edificabili finché la demolizione non restituisca autonomia all’area fabbricabile.
