La società che ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha registrate in quell’anno e ha omesso di inserire l’Iva detraibile nella dichiarazione annuale, non può più presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poiché il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.
L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 115 del 17 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di recupero della detrazione, in caso di omessa registrazione e alle eventuali sanzioni applicabili.
L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto si è formato, purché siano rispettate le condizioni di legge.
L’articolo 25, comma 1, dello stesso decreto, impone poi, al contribuente, di annotare in un apposito registro le fatture di acquisto o importazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, e comunque prima della liquidazione periodica.
Sempre sulla scorta delle disposizioni di legge, invece, se il contribuente ha ricevuto e registrato la fattura, ma ha omesso di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione, può ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998), entro i termini di decadenza stabiliti dall’articolo 57 del decreto Iva (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria).
A supporto della conclusione anche la Corte di giustizia europea, la quale in varie occasioni ha ribadito che il diritto alla detrazione, pur se con qualche eccezione, va esercitato nel periodo in cui l’Iva diventa esigibile.
In sostanza, sia la normativa che la giurisprudenza evidenziano che il contribuente deve rispettare i termini di registrazione e detrazione, e in caso di violazioni, sono applicabili sanzioni, comunque ravvedibili (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) che vanno da 250 a 2mila euro.
