FATTURA ELETTRONICA – Per le omissioni arriva il modello TD29

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alla compilazione della fatturazione elettronica per descrivere l’utilizzo del nuovo Tipo Documento TD29 – Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997). Come sottolineato nella guida, si tratta di una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA con la quale il cessionario/committente dal 1 aprile deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Trova così attuazione la modifica apportata all’art. 6, comma 8, del Dl n. 471/1997, dal Dl n. 87 del 14 giugno 2024 di revisione delle sanzioni tributarie, che ha mandato in pensione l’autofattura-denuncia (eccetto per le operazioni soggette ad inversione contabile).

Nella comunicazione è necessario indicare alcuni degli elementi previsti dall’ art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SdI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.