Le correzioni al concordato preventivo biennale (Cpb) avranno riflessi nel quadro CP del modello redditi per l’anno d’imposta 2025, annualità in cui vi sarà la compresenza del vecchio e del nuovo regime impositivo.
Le nuove disposizioni previste dal decreto correttivo, come le soglie massime per l’utilizzo delle imposte sostitutive opzionali e le nuove cause di esclusione e cessazione, si applicheranno infatti alle nuove adesioni al Cpb, quelle formalizzate a partire dal biennio 2025-2026, mentre le vecchie regole restano valide per chi ha sottoscritto il patto per il 2024 e 2025.
L’articolo 8 del correttivo prevede ulteriori due nuove cause di esclusione/cessazione dal patto:
- per i lavoratori autonomi che contestualmente partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (stp) o tra avvocati (sta) e che possono utilizzare il Cpb solo se anche il soggetto a cui partecipano ha a sua volta sottoscritto l’accordo fiscale;
- per le stesse associazioni, sta o stp che possono aderire al patto solo se tutti i soci hanno aderito al Cpb.
Per le opzioni dal 2025 scatterà il nuovo meccanismo di applicazione della sostitutiva opzionale sul reddito incrementale con tetto massimo. Nello specifico l’articolo 7 del correttivo ha stabilito che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 si può applicare, unicamente per le nuove adesioni al Cpb, nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Per l’eccedenza superiore a tale valore si applicheranno due diverse aliquote, ovvero quella del 24% per i soggetti Ires e quella del 43% per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
