L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite F24, dei bolli sulle Cripto. Il primo codice è il 1728, utile al versamento della prima rata di acconto; il secondo il 1729 per la seconda rata di acconto; il terzo il 1727 per il saldo. In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l’indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.
Entro il 30 giugno tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, sono chiamati alla cassa per il versamento del saldo ed eventualmente del primo acconto relativi all’imposta sul valore delle cripto-attività. L’obbligo, quindi, non è previsto soltanto per i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale mediante compilazione del modulo RW della dichiarazione.
I casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ed è quindi necessario il versamento dell’imposta sostitutiva, sono riconducibili a due fattispecie:
– detenzione delle cripto-attività presso intermediari non residenti;
– detenzione delle cripto-attività mediante l’utilizzo di supporti fisici quali hard-disk e simili.
L’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille del valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute, facendo riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Qualora queste vengano cedute, vendute o trasferite prima del 31 dicembre, l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di co-intestazione.
Tuttavia, qualora per tali cripto-attività sia stata versata nello Stato estero dell’intermediario, a titolo definitivo un’imposta patrimoniale, questa genererà un credito d’imposta che sarà possibile utilizzare in deduzione dell’imposta sostitutiva dovuta in Italia e fino a concorrenza dell’ammontare di quest’ultima. L’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro se detenuta da soggetti diversi dalle persone fisiche
