OBBLIGO PEC AMMINISTRATORI – Le indicazioni del MIMIT

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori di società di capitali e di persone. Rientrano nell’obbligo anche i liquidatori e sono comprese anche le reti di imprese. Sono invece escluse le società semplici, che non svolgono attività commerciale.

Nella nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), prot. n. 43836 del 12 marzo scorso, viene stabilito il calendario per l’adempimento, che segue un doppio binario che varia sulla base dei soggetti:

  • imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o che presentano domanda dopo tale data. In questo caso il termine per la comunicazione dell’indirizzo PEC coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
  • aziende già costituite e iscritte nel registro delle imprese prima del 1° gennaio 2025. In questo caso la comunicazione deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore ovvero della nomina del liquidatore e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

Occorre che ci sia una distinzione tra l’indirizzo PEC dell’amministratore e quello della società. Tra le indicazioni del MIMIT si legge infatti che: “Le imprese che avessero, medio tempore, optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l’iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine, già indicato in questa nota, del 30 giugno 2025.”

Se l’incarico di amministratore viene svolto per una pluralità di imprese, può essere comunicato un unico indirizzo o più diversi indirizzi PEC.