Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere entro il 16 marzo di ogni anno sui lavori sulle parti comuni condominiali per i quali hanno usufruito dei bonus fiscali destinati all’edilizia (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus mobili per l’arredo di parti comuni). Ecco i principali chiarimenti contenuti nelle Faq:
- Esonero dalla comunicazione. L’amministratore non deve trasmettere la comunicazione dei dati relativi agli interventi condominiali agevolati con i bonus fiscali in edilizia se tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Al di fuori di questo caso, la comunicazione va sempre inviata e non esistono soglie minime di trasmissione delle spese per i lavori condominiali, né il singolo condòmino può opporsi all’inserimento dei dati sulle spese condominiali sostenute nella dichiarazione precompilata.
- Condomìni minimi (fino a 8 condòmini). Anche se per i condomìni minimi non è prevista, a livello civilistico (cfr. art. 1129 cc), la nomina di un amministratore, se questo è nominato deve comunque effettuare la prescritta comunicazione con i dati relativi ai lavori condominiali. Diversamente, se i proprietari del condominio minimo non hanno nominato l’amministratore, non sono tenuti a tale adempimento.
- Supercondominio. Viene richiamata la nozione di supercondominio, come “pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale”.
