Per la fatturazione elettronica dal prossimo 1° aprile entreranno in funzione le nuove specifiche tecniche 1.9. Particolare rilievo riveste il tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura. In caso di omessa fatturazione, attualmente prima delle modifiche operate dal Dl n. 87/2024, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi trenta giorni, previo pagamento dell’imposta, il cessionario/committente era obbligato ad emettere autofattura. Dal 1° aprile cambiano le modalità: entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, il cessionario/committente è obbligato a comunicare l’omissione all’Agenzia delle entrate.
Gli altri principali aggiornamenti riguardano:
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
- l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
