INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Le aliquote 2025

Con la Circolare n. 38/2025 del 7 febbraio, l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2025, specificando che le aliquote contributive sono tutte pari alla misura del 24% e che anche per quest’anno continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai contribuenti con età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
L’Istituto ricorda, inoltre, che:

  • per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota ordinaria dovrà essere sommato lo 0,48%, per il finanziamento dell’indennizzo previsto per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • per entrambe le categorie di contribuenti è previsto il versamento del contributo per le prestazioni di maternità, stabilito nella misura di 0,62 euro mensili.

Tenuto conto della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat, ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per l’anno 2025 è pari a 18.555,00 euro.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale”, pertanto, risulta così suddiviso: 4.460,64 euro (4.453,20 IVS + 7,44 maternità), se artigiani; 4.549,70 euro (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità), se commercianti.
Il contributo per il 2025 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il minimale di 18.555,00 euro annui in base alle citate aliquote e sino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 55.448,00 euro. Per redditi superiori al predetto importo rimane confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge n. 438/1992.
Il reddito “massimale”, invece, è pari a €. 92.413 per i soggetti iscritti alle gestioni prima del 1/01/1996 ed a €. 120.607 per le iscrizioni successive. Resta invariata la disposizione riguardante la riduzione del 3% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Per la nuova riduzione al 50% dei contributi dovuti per i soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno 2025 si rinvia ad una successiva circolare che l’Istituto pubblicherà con le indicazioni operative.