L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1, del 20 gennaio 2025 (scarica qui il PDF), ha fornito chiarimenti sull’applicazione della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, introdotte dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Queste misure, prorogate per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, mirano a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo una maggiorazione del 20% sul costo del personale deducibile, con un aumento al 30% per categorie di lavoratori svantaggiati.
Possono accedere all’agevolazione sia i titolari di reddito d’impresa che gli esercenti arti e professioni. Sono esclusi gli imprenditori agricoli con reddito agrario ed i soggetti che adottano il regime forfetario o altre modalità non analitiche di determinazione del reddito. Con riguardo agli enti non commerciali, l’agevolazione è concessa esclusivamente per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’ambito di attività commerciali, a condizione che sia garantita un’evidenza contabile separata.
L’attività deve essere operativa da almeno 365 giorni prima dell’inizio del periodo agevolato. La data di inizio attività deve inoltre essere rilevata dai modelli fiscali (AA7/10 o AA9/12) o da elementi che dimostrino l’effettivo avvio operativo.
Per accedere al beneficio, è necessario dimostrare un effettivo incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dell’anno precedente, escludendo eventuali riduzioni in altre società collegate o controllate, ed una crescita complessiva dell’organico aziendale, considerando anche i contratti a tempo determinato.
La circolare chiarisce il concetto di “gruppo interno” e le modalità di calcolo degli incrementi occupazionali nelle società a controllo congiunto o collegate, che devono essere proporzionati alle rispettive quote di controllo e partecipazione. Nel perimetro del gruppo rientrano anche le persone fisiche, anche con partita IVA, che detengono partecipazioni di controllo o collegamento.
La maggiorazione, pari al 20% del costo del personale per nuove assunzioni, è calcolata come il minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti (voce B9 del conto economico, art. 2425 c.c.) e l’incremento del costo complessivo del personale rispetto all’anno precedente (31 dicembre 2023).
La circolare specifica che, quando un contratto a termine viene convertito in un contratto a tempo indeterminato, la maggiorazione si applica solo a partire dalla data della conversione.
