La Corte di Cassazione, in tema di insinuazione dei crediti tributari in ambito fallimentare ha espresso con ordinanza della sezione I n. 960, del 15/01/2025 un placet alla proroga generalizzata dei termini di prescrizione sospesi a causa della crisi pandemica. Si ricorda che in quel periodo era stata prevista la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (art.68 del Dl n. 18/2020). In virtù di questo, la sospensione avrà un effetto a cascata anche per gli anni successivi a quello originario. Pertanto, i termini di prescrizione delle attività fiscali potranno godere di ulteriori 85 giorni così da rendere generalizzata la proroga dei termini, senza una soluzione di continuità.
Nel dettaglio la Cassazione ha precisato: “1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960/2025)
