COLLEGATO LAVORO – Possibile un secondo percorso di apprendistato

L’articolo 18 del Collegato lavoro (legge n. 203/2024 in vigore dal 12 gennaio) permette un “secondo” apprendistato. Il giovane che conclude un percorso di alta formazione e ricerca può farne un secondo come apprendistato professionalizzante. Nello specifico la nuova normativa dispone che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

  • –           apprendistato professionalizzante, come già previsto prima dell’entrata in vigore della legge in commento, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dall’articolo 92 del vigente CCNL edilizia industria (massimo 5 anni complessivi, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante);
  • –           apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, decreto legislativo n. 81/2015, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi. Tale possibilità di trasformazione è stata introdotta dalla legge in commento.