La Legge di Bilancio 2025 ha esteso da uno a due anni il periodo di tempo entro il quale è possibile vendere o donare la “prima casa” già in possesso dell’interessato, per poter beneficiare dell’agevolazione sul nuovo acquisto (definita “alienazione postuma”).
La nuova normativa si applica anche a chi ha stipulato un rogito nel 2024, ma non ha ancora venduto la prima casa agevolata entro il 31 dicembre 2024. Non può beneficiarne, invece chi ha stipulato un rogito prima del 1° gennaio 2025 e ha già superato il termine di un anno per l’alienazione della casa precedentemente posseduta, senza aver provveduto alla vendita. È bene precisare che non è possibile avvalersi dell’alienazione postuma, essendo proprietari di una casa non acquistata con l’agevolazione ed ubicata nel medesimo Comune nel quale si trova quella oggetto del nuovo acquisto.
In questo caso, quindi, dovrebbe essere necessariamente ceduta prima del nuovo acquisto.
Si ricorda che l’agevolazione “prima casa” prevede diversi benefici fiscali, tra cui:
- Riduzione dell’IVA: dal 10% al 4% per l’acquisto di abitazioni da imprese costruttrici.
- Riduzione dell’imposta di registro: dal 9% al 2% per l’acquisto di abitazioni da privati.
- Imposte ipotecaria e catastale: in misura fissa di 50 euro ciascuna per gli acquisti da privati e 200 euro per gli acquisti da imprese.
Nel caso di successione ereditaria, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro, anziché con l’aliquota del 3%.
