Avvisi bonari con regime sanzionatorio differenziato: la pena pecuniaria amministrativa per le violazioni commessedal 1 settembre passa dal 10% all’8,33% dell’imposta omessa. Stessa sorte anche per le comunicazioni relative agli esiti dei controlli formali con sanzione che passa al 20% dell’imposta non corrisposta al 16,67%.
Queste sono le informazioni contenute nella guida pubblicata dall’agenzia delle entrate lo scorso 3 gennaio 2025, che ha stabilito anche il nuovo termine “lungo” a 60 giorni per il pagamento dei citati avvisi (a partire da quelli elaborati dal 1 gennaio 2025).
Con l’articolo 2 c.1 lettera l) n.1 del decreto legislativo 87/2024 (che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario), è stato ridefinito l’ammontare dellapena pecuniaria amministrativa prevista per gli omessi e ritardati versamenti delle imposte portandola dal 30% al 25% di ogni pagamento periodico, di conguaglio o saldo dell’imposta risultante da dichiarazione non corrisposto alle prescritte scadenze.
All’articolo 5 del decreto viene stabilito che le disposizioni inerenti la revisione del sistema sanzionatorio fiscale si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.
L’effetto della citata riduzione dal 30% al 25% della sanzione per questa tipologia di violazione ha effetti anche sulla pena pecuniaria ridotta ad un terzo e richiesta all’agenzia delle entrate con le comunicazioni di irregolarità (i c.d. avvisi bonari) nei casi di ritardati o omessi versamenti di imposte.
Il medesimo effetto “riduzione” si riscontra anche sulle comunicazioni relativi agli esiti dei controlli formali, quelli documentali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del dpr 600/1973 con i quali l’agenzia delle entrate verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).
Per le violazioni commessa a partire dal 1 settembre scorso infatti la sanzione applicabile è pari al 16,67% dell’imposta (ovvero la pena pecuniaria ordinaria del 25% ridotta a 2/3) rispetto a quella applicabile al periodo precedente e pari al 20% di quanto non corrisposto (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3).
