Chi ha presentato il modello 730/2024 entro il 30 settembre scorso dovrebbe ricevere il rimborso nel mese di dicembre. I tempi sono più lunghi nel caso in cui siano effettuati controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e per rimborsi IRPEF di importo superiore a 4.000 euro. In queste situazioni l’Agenzia ha quattro mesi di tempo per i controlli preventivi e si potrà dover attendere fino a sei mesi dopo la scadenza del 30 settembre.
Per il Modello Unico, invece, la liquidazione delle somme da restituire ai contribuenti avviene mediamente in circa 7 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma può trascorrere anche qualche anno. Sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, consultando il «Cassetto fiscale», il contribuente può seguire l’iter di lavorazione di tutti i rimborsi fiscali richiesti.
E’ possibile anche telefonare ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle entrate chiamando i numeri:
- 90.96.96 numero verde da rete fissa
- 06 96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore)
- 0039 0696668933 dall’estero – servizio in lingua italiana (costo a carico del chiamante)
In alternativa è consentito anche chiedere a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia e sul sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) possono essere consultate le pagine tematiche riservate ai rimborsi, seguendo il percorso: Home / Cittadini / Pagamenti e rimborsi / Rimborsi / Richiesta di rimborso generico / Vedi tutti i rimborsi.
Se il contribuente non dispone di un conto corrente o per altri motivi non è in grado di incassare l’assegno nei 60 giorni dalla data della sua emissione, il rimborso sarà automaticamente riassegnato all’ufficio dell’Agenzia. Una volta verificate le cause della mancata riscossione ed effettuata la nuova erogazione delle somme spettanti al contribuente la macchina della restituzione si rimette in moto senza che lo stesso contribuente presenti una nuova istanza. Quindi, l’interessato non deve presentare alcuna istanza. L’ulteriore richiesta è prevista solo nel caso in cui anche la seconda erogazione delle somme spettanti al cittadino o all’impresa non sia andata ancora a buon fine.
