corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato il Decreto Legislativo inerente la revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF/IRES.
La riforma modifica l’articolo 54 del TUIR disponendo espressamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Di contro, data l’irrilevanza reddituale dei rimborsi analitici, le spese addebitate al committente relative all’esecuzione dell’incarico professionale non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Dove, le spese sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al committente non siano effettivamente rimborsate, le stesse torneranno deducibili a partire:
- dalla data in cui il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato ad una procedura disciplinata dal Codice della Crisi;
- dal momento in cui la procedura esecutiva individuale azionata dal professionista sia rimasta infruttuosa;
- dal momento in cui il diritto alla riscossione del credito si prescrive.
E’ rimasta invariata l’irrilevanza reddituale delle spese relative all’esecuzione di un incarico conferito sostenute direttamente dal committente. Tali spese non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Per i contribuenti in Regime Forfettario, prima delle riforma, i rimborsi concorrevano al reddito del professionista. Con questa novità le spese rimborsate dal committente non concorrono a formare il reddito neanche per coloro che appartengono al Regime Forfettario. In questo modo è eliminato il diverso trattamento reddituale tra forfettari e coloro che appartengono al Regime ordinario.
Un’altra novità riguarda i criteri di imputazione temporale dei compensi professionali. Ferma restando l’applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui, rispettivamente, sono percepiti e sostenuti, il nuovo articolo 54 prevede che le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, ad esempio in ragione della data valuta, si imputano al medesimo periodo d’imposta in cui sussiste per il committente l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto. Con questa riformulazione si superano le incongruenze che si determinano nel caso di utilizzo di particolari metodi di pagamento, come un bonifico bancario. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento, il compenso relativo al bonifico disposto dal committente il 31 dicembre, ma accreditato al professionista il 3 gennaio dell’anno successivo, dovrà essere imputato al periodo d’imposta precedente, ovvero a quello in cui il committente, disponendo il bonifico, si obbliga al versamento della ritenuta d’acconto.
