Il concetto di residenza fiscale di persone fisiche e società cambia con la riforma introdotta dal Dl n. 209/2023 e con la circolare n. 20 del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle entrate. Fermo restando che la presenza fisica in Italia per più di 183 giorni configurerà residenza fiscale nel paese, sono al centro della motivazione di residenza fiscale legami personali e familiari. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.
Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Per cui oltre al domicilio e alla residenza, una persona può essere considerata residente fiscalmente in Italia anche se trascorre nel Paese la maggior parte dell’anno (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile), indipendentemente dall’iscrizione anagrafica. Inoltre, per chi si trasferisce in Paesi a regime fiscale agevolato, l’Italia applicherà una presunzione legale di residenza, con prove contrarie possibili per dimostrare una reale permanenza all’estero.
Per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).
Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.
