Il ravvedimento per il 2020-2021 comprende anche chi, causa Covid, ha beneficiato dell’esclusione dagli ISA. Vengono, inoltre, inseriti anche tutti i periodi d’imposta senza indici sintetici di affidabilità per inizio o cessazione dell’attività o per non normale svolgimento della stessa.
L’agenzia delle entrate è costretta, quindi, a ricalcolare i costi del ravvedimento presenti nelle schede informative recapitate il 14 ottobre 2024 nei cassetti fiscali dei possibili aderenti. Escludendo la normativa previgente le annualità “senza Isa” dalla possibilità di essere scudate, i calcoli dell’agenzia delle entrate esponevano unicamente i periodi d’imposta per i quali la protezione era attivabile. Per le annualità con cause di esclusione Isa rilevate sono due nuove imposte sostitutive ed una nuova base di calcolo dell’imponibile. Le sostitutive sono del 12,5% per i redditi e del 3,9% per l’Irap. La base su cui gravano le sostitutive invece è determinata maggiorando del 25% il reddito imponibile per le imposte sui redditi ed il valore della produzione per l’Irap.
L’ampliamento del raggio d’azione dello scudo porta con sé anche una nuova causa di decadenza e che si manifesta qualora nel quinquennio vi sia una causa di esclusione indicata ma effettivamente non spettante. Queste sono le conseguenze delle modiche apportate dal decreto legge 155/2024 pubblicato lo scorso 19/10/2024 in Gazzetta Ufficiale all’articolo 2-quater del dl 113/2024.
