LAVORO – Approvate le dimissioni di fatto

Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere ilcontratto in caso di assenze ingiustificate e prolungate. Obiettivo è ridurre la pratica seguita da alcuni lavoratori di accumulare assenze ingiustificate al fine di indurre il datore al licenziamento e beneficiare così della NASpI. 

Il datore di lavoro, quindi, dinanzi all’assenza ingiustificata e prolungata di un lavoratore, potrà comunicare la stessa all’Ispettorato del Lavoro. Si parla di assenza ingiustificata e prolungata quando il lavoratore si assenta dal luogo di lavoro per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dal C.C.N.L. o, comunque, superiore ai 15 giorni.
Una volta ricevuta tale comunicazione, l’Ispettorato del Lavoro procederà a verificare la veridicità di quanto affermato dal datore di lavoro. Qualora il controllo dovesse avere esito positivo, allora si verificherà una risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, per la quale non saranno necessarie ulteriori formalità.
Il meccanismo delle dimissioni di fatto non sarà operativo qualora il lavoratore sia in grado di dimostrare che, in realtà, la sua assenza dal luogo di lavoro è stata determinata da cause di forza maggiore o da eventi a lui non imputabili.
La disciplina delle dimissioni di fatto si intreccia anche con quella del ticket di licenziamento. Secondo la normativa odierna, quando un datore di lavoro licenzia un proprio dipendente, è obbligato a versare il cosiddetto “ticket di licenziamento” all’Inps, ovvero un contributo economico finalizzato a sostenere il costo della disoccupazione. Tuttavia, quando operano le dimissioni di fatto, questo contributo non dev’essere versato dal datore di lavoro, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà per volontà del lavoratore, non trattandosi di un vero e proprio licenziamento.