DEL 20 SETTEMBRE 2024
Dilazione delle somme iscritte a ruolo:
novità dal 1° gennaio 2025
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l’art. 13 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica -finanziaria del debitore, l’elevazione della dilazione di cui all’art. 19 del DPR 602/73 sino a 120 rate mensili. |
| Premessa |
In attuazione della Riforma fiscale: alla luce dei principi generali indicati dal legislatore nell’art. 18 L.111/2023, con il D.Lgs. 110/2024 si interviene per rendere il sistema della riscossione più snello e efficace. In particolare, il legislatore ha cercato di individuare e introdurre:
- una maggiore efficienza dei sistemi generali di riscossione,
- l’uso di più evolute tecnologie
- alcune modifiche delle condizioni di accesso ai piani di rateazione,
- un potenziamento del sistema di riscossione coattiva,
- la semplificazione e l’accelerazione delle procedure relative ai rimborsi,
- una più chiara disciplina delle azioni di recupero nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti.
In questo nostro intervento, effettuiamo una rassegnadelle novità in materia di dilazione dei ruoli anticipando da subito che sarà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad individuare le modalità di applicazione della norma.
Innanzitutto è bene chiarire che le novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110 in materia di dilazione dei ruoli si applicano alle richieste di dilazione presentate dall’1° gennaio 2025 e sono strutturate in funzione del valore di ciascuna domanda, del momento in cui si presenta la richiesta e da quanto si dichiara.
Dal 1° gennaio 2025:
- se il contribuente dichiara di essere in una situazione di temporanea difficoltà e le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, sono di importo inferiore o pari a 120mila euro, è possibile una rateazione del debito fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- se il contribuente dichiara e documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superino o meno i 120mila euro:
- per le somme di importo fino a 120mila euro la ripartizione va:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- se il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
| Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta economica e finanziaria del debitore (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73). Verranno, inoltre, individuati: particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà; specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri. Vengono comunque confermati i criteri, per l’ottenimento delle dilazioni, in essere presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, ossia: per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’indice ISEE unitamente all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione; per i soggetti diversi dai precedenti, l’indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione. |
Va, infine, rilevato che il decreto delegato prevede un apposito monitoraggio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di poter aumentare la dilazione fino a 120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031 e relativamente alle quali la situazione di temporanea difficoltà sia soltanto dichiarata.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
