È stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024 n. 168, la Legge 4 luglio 2024, n. 104 recante “Disposizioni in
materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, che entrerà in vigore il 3
agosto 2024.
La legge introduce alcune
importanti novità:
·
gli
ETS privi di personalità giuridica possono presentare il rendiconto per cassa
in presenza di entrate complessive indicate nel bilancio dell’anno precedente
non superiori a 300.000 euro;
·
gli
ETS con entrate complessive dell’anno precedente non superiori a 60.000 euro
possono non indicare nel rendiconto per cassa la suddivisione di entrate e
uscite (sarà pubblicato apposito schema di bilancio);
·
la
tenuta delle assemblee con modalità telematiche è sempre ammessa in mancanza di
divieto di statuto;
·
le
APS possono impiegare un numero di dipendenti/co.co.co. non superiore al 20%
del numero degli associati (resta fissato il limite del 50% del numero dei
volontari);
·
gli
ETS non commerciali depositano il bilancio entro 180 gg dalla chiusura
dell’esercizio e non più entro il termine fisso del 30 giugno dell’anno
successivo.
Novità anche nell’ambito della
revisione dei conti e degli organi di controllo, con un aumento degli importi
entro cui non è obbligatorio il ricorso a queste figure:
·
da
100mila a 150mila il totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
·
da
220mila a 300mila il totale di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque
denominate;
·
da
5 a 7 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Nel caso di obbligo del
revisore legale dei conti si passa:
o
da
1,1 milioni a 1,5 milioni di euro per il totale dell’attivo dello stato
patrimoniale;
o
da
2,2 milioni a 3 milioni di euro il totale di ricavi, rendite, proventi ed
entrate comunque denominate
da 12 a 20 il numero dei dipendenti occupati in media durante
l’esercizio
