CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Aumentano le cause di esclusione

Per il concordato preventivo biennale aumentano le cause di esclusione e si riscrivono gli acconti con il via libera del CdM al decreto legislativo correttivo della riforma fiscale. In particolare l’accesso a tale misura è inibito:

– ai contribuenti che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato hanno conseguito redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;

– ai contribuenti che hanno aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;

– per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale.

Viene, inoltre, semplificata la metodologia di calcolo degli acconti con metodo storico prevedendo che, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, l’acconto delle imposte sui redditi sia maggiorato del 15 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente. Analogamente l’acconto IRAP è maggiorato del 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente.

In tali eventualità, la maggiorazione degli acconti è versata integralmente entro il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti medesimi.