Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che per l’effettuazione delle compensazioni di crediti derivanti dal modello Redditi 2024 di importo superiore a 5.000 euro annui, vi sono alcuni adempimenti da rispettare e regole da ricordare. Tra le tante va ricordato che i contribuenti hanno la facoltà di compensare liberamente nel modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali fino a 5.000 Euro, i crediti superiori a tale soglia possono essere utilizzati in compensazione solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Vediamo di seguito le disposizioni e le regole da rispettare in materia di compensazioni.
Premessa
Come noto fino a 5.000 Euro la compensazione dei crediti può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. E’ l’articolo 3 del DL 124/2019 che ha introdotto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per la compensazione nel modello F24 di crediti per importi superiori a 5.000 euro annui.
Il limite di 5.000 euro è riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione ( cfr circolare agenzia delle entrate n.10/2014). Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che devono essere esposti nel modello F24, con esclusione quindi delle così dette “compensazioni interne”.
I controlli preventivi per le compensazioni orizzontali
Sono diversi i controlli preventivi che vanno effettuatiprima di procedere con la compensazione. In particolare, ricordiamo:
l’obbligo di presentazione del modello F24tramite i canali telematici dell’Agenzia;
L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) è previsto anche per i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL utilizzati in compensazione orizzontale tramite delega di pagamento (modifiche apportate all’art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006).
l’obbligo di apporre il visto di conformità per i crediti di importo superiore ai 5.000 euro;
In tale contesto va ricordato quanto indicato nel Provvedimento n. 205127 del 2024 secondo cui opera l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per i contribuenti che per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità ai modelli ISA almeno pari a 9. L’esonero è riconosciuto sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024; b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonerodall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024; b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023. Infine, le società possono disapplicare la disciplina delle società non operative:se raggiungono un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa 2023 o un punteggio sempre pari a 9 ma calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
i massimali annuali di utilizzo per i crediti delquadro RU (massimo 250.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d’imposta (dal 2021massimo 2.000.000 euro, limite che si applica a regime, in sostituzione del precedente limite di 700.000 euro, elevato a un milione nel 2020 e a 2 milioni nel 2021);
Il limite è riferito all’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, per ciascun anno solare, sono utilizzati in compensazione “orizzontale” (o “esterna”) nel modello F24, salvo alcune esclusioni previste normativamente, ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata” prevista dal DM 28 dicembre 1993 n. 567.
la compensazione è preclusa in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro.
Va osservato che la legge di bilancio 2024 – Legge 213 del 30 dicembre 2023 – con il comma 94, in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha ulteriormente istituito nuove disposizioni che si concretizzano con il divieto di compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i contribuenti che:abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000,per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La compensazione può essere effettuata a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate (Articolo 37, nuovo comma 49-quinquies del D.L. 223/2006). Ad ogni modo, va tenuto presente che le compensazioni che presentano profili di rischio vengono sospese dall’Agenzia delle entrate, fino a trenta giorni, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito, con la possibilità che: se il credito risulta correttamente utilizzato, la delega è eseguita e le compensazioni ei versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; se l’esito all’attività di controllo rileva che i crediti sono in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica la mancata esecuzione della delega di pagamento e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Il soggetto entro i trenta giorni successivi al ricevimento del diniego, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate che potrebbe non avere considerato elementi e aver effettuato una valutazione errata.
In materia di compensazioni va, infine, ricordato che dal 27 ottobre 2019 con l’entrata in vigore del decreto fiscale DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019 e convertito con modifiche, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 n. 301, sono attive le seguenti altre limitazioni:
in caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;
è stato esteso l’obbligo di utilizzo delle modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione ivi comprese anche le persone fisiche non titolari di partita Iva;
è previsto un divieto di compensazione per le partite Iva cessated’Ufficio o escluse dall’archivio Vies;
vi è obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) anche per i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (per esempio rimborsi da modello 730);
è vietata la compensazione in caso di accollo del debito d’imposta altrui.