RAVVEDIMENTO SPECIALE – La circolare dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 11/E del 15 maggio fa il punto delle novità introdotte dal decreto Milleproroghe e dal DL n. 39/2024 in tema di ravvedimento speciale, vista la scadenza del 31 maggio 2024.

In particolare il decreto n. 215/2023 ha esteso l’ambito d’applicazione del ravvedimento speciale alle violazioni commesse nel periodo d’imposta 2022, ampliando la portata dell’agevolazione che consente di sanare le irregolarità dichiarative versando la sanzione ridotta a un diciottesimo. Un ulteriore intervento è arrivato con il decreto legge n. 39/2024, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini in caso di omesso versamento delle somme dovute e contestuale regolarizzazione delle violazioni entro la scadenza ordinaria del 30 settembre 2023. I decaduti dalla rateazione, per il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, restano invece esclusi dalla riapertura dei termini per le medesime violazioni. In questo le somme ancora dovute verranno iscritte a ruolo.

Due modifiche che si intrecciano e per le quali è fissata al 31 maggio 2024 la prima scadenza da rispettare. Entro la fine di maggio sarà quindi necessario versare la sanzione ridotta in un’unica soluzione o a rate. Alla stessa data sarà necessario rimuovere irregolarità e omissioni dichiarative che si intendono sanare.

La possibilità di ricorrere al ravvedimento speciale lascia fuori le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’esclusione non opera in caso di consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) .

In relazione all’estensione della misura all’annualità 2022, le somme dovute potranno essere spalmate in quattro quote, dovute alle seguenti scadenze:

  • prima rata 31 maggio;
  • seconda rata 30 giugno 2024;
  • terza rata 30 settembre 2024;
  • quarta rata 20 dicembre 2024.

Sul fronte della riapertura del ravvedimento speciale per i periodi d’imposta fino al 2021, il perfezionamento della procedura presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024.

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento entro la fine di maggio di cinque delle otto rate previste originariamente dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Si applica il calendario di cui sopra per pagare le residue tre rate.