LOCAZIONI BREVI – Novità e istruzioni operative

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi. Con la circolare n. 10 del 10 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative agli uffici sulle sopraggiunte novità.

Si ricorda che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione d’immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare o portali telematici.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge n. 178/2020 secondo cui il trattamento tributario in commento è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta; pertanto, in caso di superamento di tale limite, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

L’ aliquota della cedolare secca è ora stabilita nella misura ordinaria del 26% in luogo del 21 per cento. Contestualmente è riconosciuta al locatore la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. Tale unità immobiliare dovrà essere individuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.

Con la circolare 10 del 10 maggio 2024, l’Agenzia precisa che la nuova disposizione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024 e, quindi, dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni.

Una seconda modifica normativa interessa il caso in cui i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare e portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni divenendo, sul piano fiscale, soggetti obbligati, in qualità di sostituti d’imposta, a operare una ritenuta fiscale nella misura del 21 per cento sempre a titolo d’acconto.