LAVORATORI SPORTIVI – I nuovi adempimenti obbligatori

La riforma dello sport, in vigore da luglio dello scorso anno, ha introdotto una serie di novità per i committenti e per i lavoratori sia professionisti sia dilettanti. Il Ministero del Lavoro e quello dello Sport hanno pubblicato una nuova guida che illustra i punti cardine della riforma, dalle tutele previste agli adempimenti obbligatori.

In primo luogo vige l’obbligo di trasmissione della comunicazione obbligatoria Unilav-sport. La comunicazione deve essere trasmessa attraverso il portale del Ministero del Lavoro oppure tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione. Nel caso dei direttori di gara, le comunicazioni obbligatorie possono essere inviate cumulativamente per non più di 30 prestazioni entro il termine del trentesimo giorno successivo dalla scadenza di ogni trimestre.

La riforma dello sport ha introdotto per i rapporti di lavoro subordinato ma anche per le collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL). Solo per quanto riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro sportivo co.co.co.), i committenti possono adempiere all’obbligo di tenuta del LUL in via telematica, utilizzando l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

L’iscrizione può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. I relativi compensi, però, possono essere erogati in anticipo. Nel caso in cui non venissero rispettati i tempi per la comunicazione, è prevista una sanzione che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Si ricorda che l’Ispettorato del Lavoro con circolare n. 1 pubblicata lo scorso gennaio ha rinviato a data da destinarsi il termine di iscrizione delle co.co.co. relative al 2023, precedentemente fissato al 30 gennaio.

Da ultimo si evidenzia che al di sotto dei 15.000 euro non c’è obbligo di emissione del prospetto di paga, ma resta però obbligatoria l’iscrizione al LUL.