In tema di riforma e semplificazione della tassazione del reddito professionale arriva la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione: l’unione di due studi non sopporterà le eventuali plusvalenze e le successioni degli studi saranno senza Iva e con l’applicazione di un’imposta fissa di registro.
Tra le norme previste dalla Delega al Governo alla riforma fiscale, per quanto concerne il tema delle aggregazioni tra professionisti, importante è quella contenuta nel Titolo II, Capo 1, Articolo 5 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche), punto 1, lettera f), punto 1.4 la quale prevede che “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”… “la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.
Nella relazione è specificatamente indicato che “il legislatore delegante, nell’ottica del sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale, ha inteso introdurre criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica viene prevista, similmente a quanto accade per le imprese, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione, incluso il “passaggio” da associazioni professionali a società tra professionisti (STP)”.
