Gli ETS presentano quest’anno i bilanci con le nuove regole. Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi non inferiori a 220 mila euro hanno l’obbligo di redigere il bilancio in forma “ordinaria”, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nel quale sono indicati i proventi e gli oneri della gestione, e relazione di missione, relazione illustrativa delle poste di bilancio, dell’andamento economico e gestionale dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell’ente (articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo settore). Se ricavi e proventi sono inferiori al limite esposto basterà redarlo nella forma semplificata del rendiconto per cassa. Nel bilancio sono da riportare i dati comparativi dell’esercizio precedente. Solo per il primo esercizio l’Oic 35 permette di evitare il riporto dei risultati dell’esercizio precedente. Gli enti che depositano il rendiconto per cassa dovranno riportare in calce al documento la rendicontazione delle singole raccolte fondi occasionali ed anche la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore.
Gli ETS non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. e devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.
Gli ETS devono istituire obbligatoriamente i seguenti libri sociali:
- – il libro degli associati o aderenti;
- – il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
