Cosa cambia nelle compensazioni dal 1° Luglio 2024

                        CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9

                                DEL 8 Aprile 2024

Cosa cambia nelle compensazioni dal 1° Luglio 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che Legge di Bilancio 2024 ha introdotto diverse novità al fine di contrastare le frodi. In particolare, a partire dal 1° luglio 2024, vi sarà l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni, comprese quelle precedentemente esentate, come ad esempio quelle relative ai crediti Inps e Inail. È stato, inoltre, stabilito il divieto di effettuare compensazioni tramite il modello F24 per chi ha somme iscritte a ruolo superiori a 100.000 euro.    
Premessa

La legge di bilancio 2024 disposte all’articolo 1, commi 94 e 95 novità per il versamento unitario e la compensazione tramite modello F24, in particolare, prevedendo l’obbligo, dal 1° luglio 2024, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche per le compensazioni che hanno ad oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.

Per effettuare compensazioni utilizzando i crediti Inps, si dovrà attendere il decorso del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, per i crediti Inail si potrà effettuare la compensazione a condizione che gli stessi siano registrati negli archivi dell’Istituto.


E’, inoltre, prevista l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale per l’estinzione dell’obbligazione tributaria, nel caso di:

  • ruoli o accertamenti esecutivi per importi superiori a 100mila euro;
  • per quei contribuenti “a rischio” per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.
Compensazioni: cosa cambia dal 1° Luglio 2024

La Legge di Bilancio 2024, articolo 1 comma 94, lettera a), introduce l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematiciper le compensazioni, tramite modello F24, di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail.

Crediti utilizzabili in compensazione dal 1° luglio 2024, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
Iva: credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno
Imposte sui redditi e alle relative addizionali
Imposte sostitutive delle imposte sul reddito
Irap (imposta regionale sulle attività produttive)
Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
Crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
Crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps
Crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell’Inail
Per la decorrenza di questa norma, anche progressiva, necessitano comunque i provvedimenti congiunti di Agenzia delle entrate, Inps e Inail.

Il comma 95, lettere a) e b) prevede, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione, con il modello F24, l’invio esclusivo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Dal 1°Luglio dunque vi sarà un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24.

Riepilogando, per i contribuenti titolari di partita IVA è introdotto dunque l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.

Saldo modello F24Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioniObbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipoObbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate
Modello F24 con saldo zeroObbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 94, lettera b), prevede, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

L’’Agenzia delle entrate può: sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (articolo 37, comma 49-ter, Dl n. 223/2006);comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (articolo 37, comma 49-quater, Dl n. 223/2006).

In altre parole, ogni possibilità di compensazione di crediti, sarà esclusa in caso di debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento, superiori a euro 100.000,00.

La differenza con la precedente normativa è che in questo caso la limitazione riguarda tutti i crediti (Superbonus, crediti speciali etc.) e viene presa in considerazione ogni tipologia di debito (anche contributivo Inps, Inail etc.).

Si ricorda che fino al 30 giugno 2024, è vietata la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. È esclusivamente ammessa, in presenza di debiti superiori a euro 1.500,00, la compensazione di crediti e debiti relativi alla stessa imposta (es. debito Iva con credito Iva). Ad oggi e fino al 30 giugno 2024, la limitazione è riferita ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda altre tipologie di imposte.
Novità dal 1°Gennaio 2024

Tra le novità in tema di compensazione introdotte dalla legge di bilancio, con riferimento ai crediti Inps e Inail, vi sono anche quelle che decorrono dal 1° gennaio 2024.

La Legge di Bilancio articolo 1 comma 97 è intervenuta anche modificando, sotto il profilo temporale, i termini per effettuare la compensazione dei crediti Inps e Inail e disponendo l’esclusione dalla compensazione per i contribuenti a “rischio” di inadempimento sistemico delle obbligazioni tributarie, per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.

In particolare, il comma 97 dispone, alla lettera a),unamodifica dell’articolo 17 del Dlgs n.241/1997, con l’aggiunta dei seguenti commi:

  • l’1-bis, secondo cui la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani ed esercenti attività commerciali) e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
  • l’1-ter, secondo cui la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail, può essere effettuata solo a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
La decorrenza delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 97 necessitano di specifici provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, dell’Inps e dell’Inail, in cui sia definita la specifica decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle norme.

La lettera B) del comma 97 prevede che la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti venga esclusa anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.