TERZO SETTORE – Gli obblighi di nomina degli organi di controllo

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la nota n. 14432 del 22.12.2023 per chiarire gli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti negli Enti del Terzo settore.

Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a)  totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b)  ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c)  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari.

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a)  totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b)  ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c)  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari.

Gli uffici del RUNTS sono diventati operativi in un momento successivo all’entrata in vigore del Codice del terzo settore.

Essi, tuttavia, non devono attendere la periodica revisione triennale degli enti iscritti nel registro per segnalare il superamento dei limiti suindicati necessario per l’obbligatoria nomina degli organi di controllo.

Gli Uffici, quindi, devono richiedere ai predetti enti di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.