DECRETO SANZIONI – Le novità

Il Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introdurrà una revisione del sistema sanzionatorio tributario (amministrativo e penale).

Tra le novità previste:

·         in caso di violazione per omessa presentazione della dichiarazione, la ormai tradizionale sanzione prevista in misura compresa tra il 120%ed il 240% dell’imposta evasa, è prevista in misura del 120%,

·         in ipotesi di dichiarazione infedele, la misura edittale sarà fissata al 70% delle imposte evase, modulabile con una sanzione del 50% se regolarizzata entro i termini di decadenza dell’accertamento e con definitivo abbandono della sanzione che, fino ad oggi, poteva essere irrogata anche in misura pari al 180%.

·         non potrà essere raggiunto da sanzioni tributarie amministrative il contribuente che, appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall’A.F. con circolari, interpelli o consulenze, vi si adegui e regolarizzi la propria posizione. A tal fine, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei citati documenti di prassi, egli dovrà presentare una dichiarazione integrativa per eliminare la violazione commessa e versare l’imposta

·         viene modificata anche la disciplina della c.d. recidiva, prevedendo che la sanzione dev’essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole

·         sarà possibile applicare anche in caso di ravvedimento operoso il c.d. cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica 

·         saranno introdotte nuove regole del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente. In particolare, il legislatore ha introdotto nuove specifiche ipotesi di ravvedimento con diverse riduzioni di cui il contribuente potrà beneficiare dopo essere stato raggiunto dalla comunicazione del c.d. schema d’atto previsto art. 6-bis, comma 3, L. 212/2000.

·         verrà eliminata l’autofattura da regolazione. Se non si riceve la fattura dal fornitore, o si riceve una fattura irregolare, il destinatario dovrà solo comunicarlo all’Agenzia delle entrate, e non dovrà più emettere l’autofattura per regolarizzare la posizione. Di contro non potrà detrarsi l’Iva applicata dal fornitore, ancorché da questi regolarmente assolta.

La bozza di decreto prevede, però, che le modifiche si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.