| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 30.12.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 312 del 30.12.2023, ovvero la Legge di Bilancio 2024. Come consueto, con l’approvazione di tale provvedimento sono state apportate numerose modifiche in materia fiscale, previdenziale e lavoro. Con riferimento alle novità di carattere fiscale, segnaliamo le seguenti: viene elevato a 1.000 euro (2.000 in caso di figli fiscalmente a carico) la soglia di esenzione dei c.d. “frinte benefit”; viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota applicabile ai “premi di risultato”, mentre non sono state variate rispetto all’anno precedente le condizioni di accesso ed i limiti; viene riportata al 10% l’aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile, tamponi e assorbenti, su prodotti per la prima infanzia tra cui latte e preparazioni alimentari, nonché pannolini per bambini; vengono estese le disposizioni riferite alla rivalutazione di terreni e partecipazioni ai beni posseduti alla data del 01.01.2024 stabilendo un’imposta sostitutiva del 16%; la cedolare secca sulle locazioni brevi viene innalzata al 26% fatta eccezione nel caso in cui i redditi derivanti dai contratti di locazione breve siano indicati dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (in tal caso si applica il 21%); vengono considerate redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal superbonus che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei famigliari per la maggior parte del periodo antecedente alla cessione; viene previsto l’adeguamento delle esistenze iniziali per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (l’adeguamento si riferisce al solo periodo in corso al 30.09.2023); la ritenuta su bonifici e provvigioni effettuata per beneficiare di oneri deducibili o detraibili passa dal 8 all’11%. |
| Premessa |
Con legge n. 213 del 30.12.2023, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2024, il legislatore ha apportato numerose modifiche alle disposizioni in materia fiscale.
Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo l’introduzione di un adeguamento delle esistenze iniziali per le imprese che non adottano gli IAS/IFRS, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato ed il valore eliminato. L’adeguamento comporta anche il pagamento dell’IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività con un apposito decreto dirigenziale.
Viene prevista, con effetto dal 01.07.2024, la soppressione della possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione delle Entrate e degli intermediari della riscossione nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo.
Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, a partire dal 01.07.2024 sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24.
In materia di rivalutazione delle plusvalenze su terreni e partecipazioni vengono estese le disposizioni ai beni posseduti alla data del 01.01.2024, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 16%.
Di seguito illustriamo le principali disposizioni in materia fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
| Le novità |
| Fringe benefit -deroghe | La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, ed a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa e dper gliegli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. |
| Aliquota IVA prodotti infanzia | È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per: latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);pannolini per bambini. È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
| IVA pellet | Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in luogo del 22%. |
| IVA prodotti igiene femminile | Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%. |
| Canone RAI | Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato, per l’anno 2024. |
| Sgravio IVA tax free shopping | Dal 01.01.2024 viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”). |
| Esntensione compensazione tramite canali Entrate | Viene esteso dal 01.07.2024 l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. In particolare: l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL;viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la pre¬sentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. |
| Compensazione F24 crediti INPS e INAIL | Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL. Per i crediti INPS, la compensazione può essere effettuata dai datori di lavoro non agricoli: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. Dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Con riferimento ai crediti INAIL la compensazione dei crediti può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. |
| Divieto compensazione | Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti). |
| Rivalutazione magazzino | Viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 e possono aderire alla procedura gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata. L’adeguamento può riguardare le rimanenze dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono, invece, escluse le rimanenze relative alle commesse infrannuali, ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute e le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto. Trova applicazione un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. In caso di iscrizione di esistenze iniziali il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023. |
| Pluslavenze – società non residenti | Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. |
| Plusvalenze su cessione metalli prezioni | La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa. L’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato. Tali redditi prevedono la liquidazione all’interno del quadro RT del modello REDDITI dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. |
| Partite IVA fittizie | L’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro. Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA. Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato). |
| IMU enti non commerciali | Viene precisato che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono: “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali; “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività. |
| Proroga delibera IMU | Viene disposta la proroga, per il 2023, dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale: sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023);le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023). |
| Diritti reali immobiliari | La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. La costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti: non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%. In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina: non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005). |
| Locazioni brevi | Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve. La legge di bilancio 2024 prevede che, dal 01.01.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”. La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari, ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, alcuni adempimenti tra cui l’applicazione di una ritenuta, da versare all’erario, e di cui deve essere effettuata una certificazione. La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto. Fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione: viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale;viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73. |
| Plusvalenze su cessione fabbricati ed interventi superbonus | A decorrere dal 01.01.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. Sono esplicitamente esclusi gli immobili acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo. Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”. Se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005. |
| Autotrasporto merci conto terzi | Viene esteso, anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022, il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi. |
| Sabatini | In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024. |
| Contratti di sviluppo | Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale. |
| Fondo prima casa | Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui: giovani coppie;nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. |
| Estensione fondo prima casa | Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono: tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (soglia massima garanzia 80%);quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (soglia massima garanzia 85%);cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (soglia massima garanzia 90%). |
| Rivalutazione terreni e partecipazioni | Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili). Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. |
| Interventi edilizi e ritenute | A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%. La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”. La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020. |
| Premi di risultato | L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n.208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024. |
| Ritenute agenti assicurazione | Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite: dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. |
| IVIE e IVAFE | Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. L’incremento delle aliquote si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente. L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”. |
| Svalutazione crediti banche e assicurazioni | Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e al successivo, della deduzione: della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti “solari”);della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti “solari”). Viene altresì previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta interessati dalle modifiche. |
| IMU esenzione sisma | Viene introdotta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo siti nel territorio del Comune di Umbertide (in Provincia di Perugia), colpito dagli eventi sismici del 9.3.2023 e distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti, l’esenzione spetta per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31.12.2024. |
| Proroghe esenzioni sisma | Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016. |
| Contributi e credito d’imposta per ricostruzione post alluvione | Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023. Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di: 20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive. I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. |
| Bonus asili nido | Viene aumentato l’importo del bonus asili nido per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”). L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di: 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro). La legge di Bilancio in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno. |
| Plastic tax e sugar tax | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con sin¬golo impiego (c.d. “plastic tax”) ed all’imposta sul consumo delle bevande anal¬coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). |
