TITOLARE EFFETTIVO – I dubbi sugli assetti di controllo

Lo scorso 20 novembre, Banca d’Italia ha pubblicato le risposte a 14 FAQ, elaborate di concerto con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, volte a fornire agli operatori indicazioni sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nel relativo Registro.

In relazione al perimetro di applicazione del criterio della proprietà indiretta, Banca d’Italia fornisce preziose indicazioni sull’applicazione del criterio residuale nei gruppi di imprese, qualora non sia possibile identificare il titolare effettivo tramite il ricorso ai criteri della proprietà e del controllo. Sulla scorta di tale criterio, il titolare effettivo coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) cui spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società conformemente agli assetti organizzativi o statutari della società stessa.

In particolare “nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente”. In particolare – si legge nelle FAQ – “nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente”.

Le FAQ elaborate da Banca d’Italia, MEF e UIF precisano, inoltre, il criterio da utilizzare per l’identificazione del titolare effettivo della società di capitali nell’ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto o di pegno su quote o partecipazioni sociali.

In caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, di regola, devono considerarsi “titolari effettivi rispettivamente l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea. Nell’ipotesi in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietariosono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell’operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile)”.