Comunicati dal ministro delle Imprese e del Made in Italy gli importi dei contributi dovuti – per lo svolgimento dell’attività di vigilanza – dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024. Le somme sono contenute nel decreto 26 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2023, n. 159.
Sono stati così determinati gli importi del contributo dovuto dalle società cooperative:
| Fasce | Importo (in euro) | Numero Soci | Capitale sottoscritto | Fatturato |
| a) | 280,00 | Fino a 100 | Fino a euro 5.160,00 | Fino a euro 75.000,00 |
| b) | 680,00 | Da 101 a 500 | Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 | Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00 |
| c) | 1.350,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00 |
| d) | 1.730,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00 |
| e) | 2.380,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Superiore a euro 2.000.000,00 |
Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c. Con riferimento alle cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.). Vanno considerati i parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.
I contributi vanno versati entro l’8 ottobre 2023 con modello F24 inserendo i seguenti codici tributo:
| – 3010, contributo biennale, maggiorazioni del contributo (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e interessi per ritardato pagamento; – 3011, maggiorazione 10% dovuta dalle cooperative edilizie; |
