IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 37

Del 10 Ottobre 2022

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Come cambiano le regole che monitorano lo stato di salute delle imprese, i nuovi strumenti per affrontare la crisi, le nuove soglie dei debiti tributari/previdenziali impagati che saranno oggetto di segnalazione automatica. E’ necessario organizzare adeguatamente l’impresa e monitorare la gestione finanziaria.

DSCR un semplice indicatore per valutare lo stato di salute della propria azienda.

Dal 15.07.2022 è in vigore il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa, che ha sostituito la Legge Fallimentare nonché la Legge Sovraindebitamento, unificando così, in un solo codice, la disciplina della crisi di ogni tipologia di debitore.

Le novità sono diverse, le principali riguardano:

  • Nuova definizione di Crisi: ovvero come uno stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
  • Introduzione di una più analitica disciplina circa gli «assetti adeguati» di cui l’imprenditore (anche individuale) deve dotarsi al fine di rilevare tempestivamente la crisi, insieme alla previsione di specifici obblighi di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) e alle banche, in presenza di determinati segnali di allarme e modifiche negli affidamenti;
  • Regolamentazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la cui definizione comprende, oltre agli omologhi degli strumenti già previsti dalla precedente Legge fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e moratoria) anche il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a
  • omologazione, che costituisce uno strumento ibrido, a metà strada tra gli accordi di ristrutturazione ed il concordato preventivo.
  • L’introduzione del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che include anche la disciplina (anch’essa unitaria) delle misure cautelari e protettive, la cui durata massima non potrà eccedere, complessivamente, i dodici mesi.
  •  Infine, una novità di rilevo, sotto il profilo sistematico, riguarda l’istituto dell’esdebitazione[1], che viene esteso anche alle persone giuridiche;
  • Si privilegiano, tra gli strumenti di gestione della crisi e dell’insolvenza delle procedure alternative a quelle più estreme dell’esecuzione giudiziale;
  • Si prevedono costi e tempistiche ridotte delle procedure concorsuali;
  • Viene istituito un albo presso il ministero della Giustizia di soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzione di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali.

Tale sistema presuppone anche una significativa sinergia tra gli amministratori e l’organo di controllo; questo perché quando ci sono fondati indizi della crisi, gli organi di controllo devono informare in maniera tempestiva l’organo amministrativo per gli opportuni provvedimenti.

L’Organismo di Composizione della Crisi, OCRI, costituito presso la Camera di Commercio avrà il compito di gestire la procedura di allerta, di ricevere segnalazioni, di valutarne la portata e gestire la situazione cercando di risolvere lo stato di squilibrio in tempi brevi 90 o 180 gg. Cerca quindi di trovare un accordo con i creditori entro massimo sei mesi prima di optare per le procedure concorsuali tradizionali.

FOCUS: SEGNALAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DEGLI ALTRI ENTI CREDITORI PUBBLICI

L’Art. 37 – bis del DL 73/2022 (C.D. Decreto semplificazioni) modifica la disciplina delle segnalazioni dell’Agenzia delle entrate e degli altri enti pubblici, di cui all’art. 25- novies del Dlgs. 14/2019 (relativo al Codice della Crisi di impresa), per la composizione negoziata della crisi.

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’impresa/imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o con raccomandata A/R inviata direttamente all’indirizzo che risulta dall’anagrafe tributaria.

Le soglie debitorie per la segnalazione:

ENTE CREDITORESOGLIA
AGENZIA ENTRATE PER IVADEBITO IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: Maggiore di 5.000 euro;> 10% del volume di affari (risultante dalla dichiarazione IVA anno prec.);Ed in ogni caso sia >  20.000 euro
INPSPER RITARDI DI VERSAMENTI PER OLTRE 90GG PER CONTRIBUTI SUPERIORE Per imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000,00 euro;per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000,00 euro.
INAILPER RITARDO DI PAGAMENTI PER OLTRE 90GG DI CONTRIBUTI > 5.000 euro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONEPER DEBITI SCADUTI/ACCERTATI/AUTODICHIARATI scaduti da oltre 90 giorni, superiori: Per le imprese individuali, all’importo di 100.000,00 euro;Per le società di persone, all’importo di 200.000,00 euro;per le altre società, all’importo di 500.000,00 euro.

Di seguito alcuni esempi:

I° Esempio:

Debito IVA  Situazione al 30/06/2022
Debito Iva risultante dalle LIPE7.000 euro
Volume d’affari (come da dich. anno prec.)100.000 euro
1° soglia d’allarme (10% del volume d’affari)10.000 euro  
2° soglia d’allarme fissa20.000 euro
EsitoREGOLARE

II° ESEMPIO

Debito IVA  Situazione al 30/06/2022
Debito Iva risultante dalle LIPE11.000 euro
Volume d’affari (come da dich. anno prec.)100.000 euro
1° soglia d’allarme (10% del volume d’affari)10.000 euro  
2° soglia d’allarme fissa20.000 euro
EsitoREGOLARE

III° ESEMPIO

Debito IVA  Situazione al 30/06/2022
Debito Iva risultante dalle LIPE21.000 euro
Volume d’affari (come da dich. anno prec.)600.000 euro
1° soglia d’allarme (10% del volume d’affari)60.000 euro  
2° soglia d’allarme fissa20.000 euro
EsitoSEGNALAZIONE INVIATA PER DEBITO > 20.000 EURO

Le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 (il c.d. avviso bonario) e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE.

Invece, per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, resta confermato che la segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.

AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE

Per l’Agenzia delle Entrate (relativamente al debito IVA), la norma trova applicazione a partire dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022

Per l’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dall’1.1.2022;

Per l’INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022;

Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dall’1.7.2022.

Questi creditori hanno a disposizione – tramite la piattaforma telematica di accesso alla composizione negoziata – le informazioni relative a Centrale rischi di Bankitalia, oltre alla documentazione caricata dall’imprenditore nella fase di ingresso alla procedura o successivamente.

Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.

Ad ogni modo, oltre ai creditori pubblici qualificati, la normativa prevede che anche le banche abbiano un comportamento attivo tramite il monitoraggio del rischio di credito e tramite l’informazione di variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti e di ogni altro andamento circa gli impegni finanziari presi agli organi di amministrazione e controllo.

Questo è solo uno dell’emendamento del Nuovo Codice della Crisi in vigore dal 15/07/2022, il quale sostituisce la Legge Fallimentare e rende “obbligatorio” per le imprese, dotarsi di strumenti di autoregolazione e quindi di controllo dell’indebitamento; infatti ci si focalizza molto sull’autodeterminazione di gestire la capacità di sostenere gli impegni finanziari e di non sottoscrivere indebitamenti oltre la capacità di generazione dei flussi di cassa. Questo vuol dire che le imprese dovranno ricorrere a sistemi di rilevazione di segnali della crisi prima che sia troppo tardi.

L’attività di monitoraggio è tutta a carico dell’imprenditore il quale deve verificare le eventuali minacce, valutarne i rimedi ed intervenire.

Quindi l’imprenditore ha i seguenti doveri:

  • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
  • per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  • di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.

La normativa nulla dice in merito a quale sia l’assetto migliore, però sicuramente alcuni degli strumenti da adottare potrebbero essere:

  • predisporre un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
  • prevedere una adeguata pianificazione finanziaria con previsioni degli incassi e pagamenti dei sei mesi successivi;
  • predisposizione di bilanci di previsione (budget mensili e piani triennali) per analizzare gli scostamenti con i consuntivi;
  • il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
  • l’analisi dei principali rischi che incombono sull’impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management);
  • il monitoraggio del superamento delle soglie relative a eventuali mancati pagamenti nei confronti dei cosiddetti creditori istituzionali
  • il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d’Italia;
  • la formalizzazione di reporting interni da conservare agli atti anche ai fini di prova.

Per le imprese di piccole dimensioni, alcuni strumenti adeguati a supporto del controllo di gestione potrebbero essere:

  • la predisposizione di bilanci infrannuali;
  • predisposizione di un budget di cassa;
  • la costruzione di un budget economico.

Le situazioni di verifica infrannuali permettono all’impresa di verificare eventuali scostamenti rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, e quindi determinare alcuni indicatori chiave del risultato aziendale, verificandone l’andamento storico, e verificare anche il superamento degli indicatori settoriali di crisi introdotti dalla riforma sulla crisi di impresa.

Con il budget di cassa, è possibile redigere piani finanziari che evidenziano i flussi finanziari prospettici, rappresentando le entrate e le uscite finanziarie attese dell’impresa e quindi la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari pianificati.

Il Codice della crisi specifica che la verifica della sostenibilità del debito debba essere effettuata per almeno i 6 mesi successivi e in tal senso il budget di tesoreria consente all’imprenditore di verificare l’evoluzione

Delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione del DSCR (debt service coverage ratio), uno dei principali e più utilizzati indici di affidabilità bancaria di un’impresa.

Quali sono i valori del DSCR

DSCR < 1

Vi è “una ragionevole presunzione dello stato di crisi d’impresa”

DSCR > 1

La situazione è positiva

DSCR = 1

Teoricamente la società non avrebbe altro cash per investimenti o per dividendi

– Per valori del DSCR < 1 vi è la “una ragionevole presunzione dello stato di crisi d’impresa”, cioè l’incapacità dell’impresa di far fronte ai debiti con i flussi di cassa generati.

Il cash flow operativo non è quindi sufficiente per gli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito.

– Quando il DSCR è > 1 vi è l’assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi, in quanto il cash flow operativo eccede gli impegni finanziari e quindi la situazione è positiva.

Dal punto di vista bancario e del creditore istituzionale il valore minimo deve essere compreso tra 1,20 e 1,30 e comunque dipende dal profilo di rischio del progetto (maggiore è il rischio, più alto è il livello richiesto).

– Quando il DSCR = 1 il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito. Teoricamente la società non avrebbe altro cash per investimenti o per dividendi.

A livello operativo si propongono due metodi diversi per calcolarlo (suggeriti dalla prassi professionale):

In entrambi bisogna calcolare la capacità dell’impresa di produrre un budget di tesoreria affidabile di almeno 6 mesi. Ecco che l’approccio diretto e prospettivo (rispetto all’approccio indiretto che si basa sui dati storici di bilancio) fornisce indicazioni più realistiche sulle reali capacità dell’azienda di pagare i debiti nei 6 mesi successivi.

Il 1° approccio calcola il DSCR ponendo:

* al numeratore: le risorse disponibili, le liquidità iniziali più tutte le entrate finanziarie dei prossimi 6 mesi, meno tutte le uscite finanziarie dei 6 mesi (escluse le uscite relative al rimborso dei debiti finanziari posti al denominatore del rapporto).

* al denominatore: tutte le uscite previste per il rimborso delle quote capitale dei debiti finanziari (incluse le quote capitale dei leasing finanziari) Fra le uscite, occorre tener conto anche della gestione degli investimenti; fra le entrate finanziarie si tiene conto delle linee di credito accordate e non utilizzate, ma disponibili nei 6 mesi.

Il 2° approccio calcola il DSCR ponendo:

* al numeratore: i flussi di cassa al servizio dei debiti, ossia: – i flussi di cassa derivanti dalla gestione     operativa più quelli del ciclo degli investimenti (entrate/uscite per cessioni/acquisti di beni materiali e immateriali e partecipazioni)

– le liquidità iniziali

– le linee di credito accordate e non utilizzate, ma disponibili nei 6 mesi

* al denominatore: il debito “non operativo” da rimborsare nei 6 mesi composto da:

– pagamento di capitale e interessi su debiti finanziari

– debiti tributari e contributivi (inclusivi di sanzioni e interessi) non correnti, ossia per i quali non sono spettate

le scadenze di legge

– debiti commerciali e diversi scaduti oltre i limiti fisiologici

Le modalità del calcolo del DSCR e la scelta tra i 2 approcci, devono essere decise dagli amministratori con il consenso dell’organo di controllo ove presente.

NB E’ evidente che in imprese con debiti tributari, previdenziali arretrati (rateizzati o meno) e debiti verso fornitori scaduti oltre i tempi ragionevoli di pagamento il 2° metodo è da preferire al 1° in quanto evidenzia il debito effettivo che deve essere coperto dai flussi di cassa.

Il budget annuale è infine uno strumento per monitorare gli obiettivi di gestione. Permettono di verificare gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di budget, suggerendo eventuali interventi.

Il Nuovo Codice della Crisi inoltre prevede, a carico degli amministratori, anche l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Si ricorda che se gli amministratori non si adoperano per predisporre assetti adeguati, si è in presenza di un grave inadempimento. Gli amministratori potrebbero, quindi, dover rispondere col proprio patrimonio per il mancato pagamento dei debiti dell’impresa in quanto, non avendo adottato adeguati assetti, non hanno vigilato sull’arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati per affrontarla.

Lo studio è in grado di supportare e istruire la gestione aziendale e quindi l’imprenditore/amministratori nella costruzione, analisi e monitoraggio dei budget di cassa.

Si ricorda ancora che per legge ogni impresa e quindi ogni imprenditore, amministratore deve sviluppare e continuamente aggiornare un budget di cassa, ossia un prospetto che partendo dai saldi bancari a inizio mese preveda le entrate e le uscite del mese per stimare i saldi bancari a fine mese e così via proiettandoli nel tempo per almeno i 6 mesi successivi al fine di monitorare l’andamento della finanza aziendale e prendere ove necessario gli opportuni provvedimenti. Si ricorda ancora che si fallisce sempre per problemi finanziari. Non è una novità che società con bilanci con elevati utili falliscano. Hanno perso il controllo dell’andamento dei propri flussi finanziari oltre la soglia dove era possibile correggere il tiro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP


L’esdebitazione è un meccanismo che permette al privato cittadino e consumatore di proporre ai creditori un piano di rientro per cancellare i propri debiti. L’esdebitazione è quindi uno strumento riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi, come:

  • piccoli imprenditori: commercianti, artigiani, professionisti, agricoltori, start up innovative e imprenditori sotto soglia;
  • privati cittadini: tutti i consumatori senza partiva IVA;