CIRCOLARE INFORMATIVA N. 35
Del 29 Settembre 2022
Credito d’imposta imprese caro energia
Considerato l’aumento del costo dell’energia e del gas sono state introdotte alcune misure per aiutare le imprese a sostenere tali oneri.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01).
Costo per KWH determinazione
In merito, invece, ai parametri dei costi per KWh si deve tener conto dei costi sostenuti per:
- l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
- il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità)
- la commercializzazione,
ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi.
Soggetti beneficiari
L’art. 3 del D.L. 21/2022 istituisce un credito d’imposta (cod. 6963, ris. 13/E/2022) per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore di cui al D.M. 21.12.2017.
Misura del credito caro energia elettrica e modalità di calcolo
Consumi energia 2° trimestre 2022 (D.L.50/2022) – credito di imposta 15%
Il credito, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, è pari al 15% (% modificata dall’art. 2, D.L. 50/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Consumi energia 3° trimestre 2022 (D.L.115/2022) – credito di imposta 15%
Un altro credito è riconosciuto, dall’art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 3) alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. L’agevolazione, riconosciuta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Consumi energia ottobre e novembre 2022 (D.L.144/2022) – credito di imposta 30%
Il co. 3 dell’art. 1 del D.L. 144/2022 istituisce un credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Modalità utilizzo credito di imposta
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997) entro il 31.12.2022 e non è applicabile il limite annuo di compensazione, né quello previsto per i crediti agevolativi.
Trattamento fiscale del credito di imposta
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto ex artt. 61 e 109 del Tuir. È possibile cumulare il beneficio con altre misure che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Termine decadenza utilizzo contributo
Per le agevolazioni di cui al D.L. 115/2022 (consumi 3° trimestre 2022) e al D.L. 144/2022 (consumi di ottobre e novembre 2022) il termine è prorogato al 31.3.2023.
Determinazione del credito di imposta effettuata dal fornitore – condizioni
Il credito di imposta caro energia e caro gas, l’art. 2 del D.L. 50/2022 (consume 2° trimestre 2022) prevede per le imprese beneficiarie che, se nei primi due trimestri del 2022 si è rifornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore del primo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. La stessa disposizione è prevista per i co. 3 e 4 dell’art. 6 del D.L. 115/2022 (consume 3° trimestre 2022) e per gli stessi commi dell’art. 1 del D.L. 144/2022 (consumi ottobre e novembre2022).
Credito per l’acquisto di gas naturale imprese diverse da quelle a forte consumo di gas
Consumi gas 2° trimestre 2022 – credito di imposta 25%
L’art. 4 del D.L. 21/2022 riconosce un credito d’imposta parametrato alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del D.L.17/2022. In particolare, il credito è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, in misura pari al 25% (a seguito delle modifiche dell’art. 2, D.L. 50/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Consumi gas 3° trimestre 2022 – credito di imposta 25%
L’art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 4) riconosce un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Consumi gas ottobre e novembre 2022 – credito di imposta 40%
L’art. 1 del D.L. 144/2022 (co. 4) riconosce un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Modalità e termine e decadenza utilizzo contributo
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997) entro il 31.12.2022 e non è applicabile il limite annuo di compensazione, né quello previsto per i crediti agevolativi.
Per le agevolazioni di cui al D.L. 115/2022 e al D.L. 144/2022 il termine è fissato al 31.3.2023.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto ex artt. 61 e 109 del Tuir. È possibile cumulare il beneficio con altre misure che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione dei crediti bonus energia- gas
Le imprese possono optare, in luogo dell’utilizzo del credito, per la sua cessione entro il 31.12.2022 (non è ammessa la cessione parziale) a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Anche l’art. 6 del D.L. 115/2022 (3° trim 2022) e l’art. 1 del D.L. 144/2022 (ottobre-novembre 2022) consentono la cessione dei crediti di cui alle stesse norme, tuttavia la scadenza è fissata per il 31.3.2023.
La circostanza che i crediti sono cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata (circ. n. 13/E/2022).
Ai fini della cessione, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità. Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31.12.2022.
Comunicazione entro il 15.03.2022 credito maturato nell’esercizio 2022
Per i crediti di cui agli artt. 6 del D.L. 115/2022 (3° trim) e 1 del D.L. 144/2022, (ottobre-novembre 2022) il co. 8 del citato art. 1 richiede la presentazione entro il 16.2.2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviando un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Riepilogo:
| Credito Energia | Beneficiari | % e base di calcolo | Scadenza utilizzo F24 | Cessione condizioni |
| 2° trim 2022 | Soggetti con contatori potenza pari o > 16,5 Kwh | 15% costo energia effettiva utilizzata nel periodo se prezzo medio del trimestre > di oltre 30% prezzo medio energia 2° trimestre 2019 | 31/12/2022 | Solo se intero non sono ammesse cessioni parziali |
| 3° trim 2022 | Soggetti con contatori potenza pari o > 16,5 Kwh | 15% costo energia effettiva utilizzata nel periodo se prezzo medio del trimestre > di oltre 30% prezzo medio energia 3° trimestre 2019 | 31/03/2023* | Solo se intero non sono ammesse cessioni parziali |
| Ottobre/novembre 2022 | Soggetti con contatori potenza pari o > 4,5 Kwh | 30% costo energia effettiva utilizzata nel periodo se prezzo medio del bimestre > di oltre 30% prezzo medio energia ott/nov 2019 | 31/03/2023* | Solo se intero non sono ammesse cessioni parziali |
* Entro il 16.02.2023 i beneficiari dovranno inviare apposita comunicazione dei crediti 2022 non ancora utilizzati a tale data pena decadenza dal diritto al loro utilizzo.
| Credito Gas | Beneficiari | % e base di calcolo | Scadenza utilizzo F24 | Cessione condizioni |
| 2° trim 2022 | 25% costo gas consumato se prezzo medio del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME) per il trimestre > di oltre 30% prezzo medio gas 2° trimestre 2019 | 31/12/2022 | Solo se intero non sono ammesse cessioni parziali | |
| 3° trim 2022 | 25% costo gas consumato se prezzo medio del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME) per il trimestre > di oltre 30% prezzo medio gas 3° trimestre 2019** | 31/03/2023*** | Solo se intero non sono ammesse cessioni parziali | |
| Ottobre/novembre 2022 | 40% costo gas consumato se prezzo medio del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME) per il trimestre > di oltre 30% prezzo medio gas ott/nov 2019 | 31/03/2023*** | Solo se intero non sono ammesse cessioni parziali |
** NB: il prezzo medio del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (Gme) nel terzo trimestre 2022 è stato infatti 16 volte superiore (+ 1.507%) a quello del pari periodo 2019 (198,51 contro 12,35 euro/MWh).
*** Entro il 16.02.2023 i beneficiari dovranno inviare apposita comunicazione dei crediti 2022 non ancora utilizzati a tale data pena decadenza dal diritto al loro utilizzo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
