Regime forfetario: partito l’obbligo della fatturazione elettronica

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 28

Del 05 Luglio 2022

Regime forfetario:

partito l’obbligo della fatturazione elettronica

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che con l’articolo 18 del DL bn. 36/2022 il legislatore ha soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti minimi/forfetari e dei soggetti in regime forfetario ex legge n. 398/91. A decorrere da oggi 1 Luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica interessa anche i predetti soggetti qualora abbiano raggiunto una soglia di ricavi o compensi nel 2021 (ragguagliati ad anno) superiore a 25.000 euro. A decorrere dal 01.01.2024 l’utilizzo della fattura elettronica, invece, sarà generalizzato a prescindere dal superamento o meno della soglia di ricavi o compensi. Viene in ogni caso previsto un periodo transitorio dal 01.07.2022 fino al 30.09.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni (il termine di emissione coincide con il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione anziché 12 giorni). Con riferimento all’esterometro, si segnala che sempre a decorrere dal 01 Luglio 2022 in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da/verso l’estero vanno trasmessi telematicamente tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Considerato che, a decorrere dal 01.07.2022 i minimi/forfetari sono tenuti alla fatturazione elettronica, lo sono anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti (nel caso di superamento della soglia). Inoltre, a seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
Premessa

A decorrere da oggi 1 Luglio 2022 i contribuenti che utilizzano il regime dei minimi/forfettari, oppure i soggetti in regime forfetario ex legge n. 398/91[1], rientrano nell’obbligo di emissione della fattura elettronica qualora abbiano ricevuto compensi o ricavi 2021 (ragguagliati ad anno) pari o inferiori a 25.000 euro. Per i predetti soggetti che non raggiungono la soglia di 25.000 euro, invece, l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà solamente a partire dal 01.01.2024.

Si segnala che, per effetto della soppressione dell’esenzione, i soggetti interessati dall’obbligo:

  • ricadono nel divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS (a tal proposito si ricorda che il divieto si estende anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal STS con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 10 bis del DL n. 119/2018);
  • a decorrere da oggi 1 Luglio 2022 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti (esterometro).
INTRODUZIONE OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA
Ambito soggettivoContribuenti minimi/forfetari
Soggetti in regime forfetario ex legge 398/91
Estensione fatturazione elettronica
Ricavi e compensi 2021 ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euroRicavi e compensi 2021 ragguagliati ad anno pari o inferiori a 25.000 euro
01.07.202201.01.2024
Obbligo di fatturazione elettronica. Novità DL 36/2022

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso, come noto, alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019 con la previsione di specifiche esclusioni. Tra queste si segnalano i contribuenti minimi/forfetari, i soggetti che adottano il regime forfetario ex legge n. 398/91, nonché le operazioni effettuate, ricevute da e verso soggetti non stabiliti in Italia.

Con l’articolo 18, comma 2 del DL n. 362022 il legislatore ha disposto la soppressione, a decorrere dal 01.07.2022, dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica di contribuenti minimi/forfettari e soggetti passivi che adottano il regime forfetario.

La soppressione dell’esonero opera nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, a decorrere dal prossimo 01.07.2022. Al di sotto di tale soglia, l’esonero non troverà applicazione solo a decorrere dal prossimo 01.01.2024.

Fermo restando l’obbligo di fattura elettronica a decorrere dal 01.07.2022, viene introdotto un periodo transitorio, corrispondente al terzo trimestre 2022 (01.07.2022 – 30.09.2022) nel corso del quale è possibile emettere fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, nel predetto periodo, non trova applicazione il termine ordinario di 12 giorni previsto per l’emissione della fattura elettronica.  
Soppressione dell’esonero. Riflessi sulle altre discipline

Di seguito illustriamo le conseguenze della soppressione dell’esonero previsto a favore di minimi e forfetari con riferimento all’emissione della fattura elettronica.

DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA STS

L’articolo 10 bis del DL n. 119/2018 ha introdotto, come noto, il divieto di emissione della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, successivamente prorogato al 2022, trova ora applicazione anche con riferimento ai soggetti minimi e forfetari (compresi ex lege 398/1991) con soglia di ricavi e compensi superiore a 25.000 euro.

ESTEROMETRO E FATTURA ELETTRONICA

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio dell’esterometro. A decorrere dal 2022 (termine prorogato al 01.07.2022), in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da e verso l’estero devono essere trasmessi telematicamente tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fatturazione elettronica.

A decorrere dal 01.07.2022 i soggetti minimi e forfetari (compresi forfetari ex lege 398/1991), in caso di superamento della soglia, sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni da e con soggetti non residenti (“esterometro”).

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Come noto, il DL n. 34/2019 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

A seguito della soppressione dell’esonero dalla fattuazione elettronica, i contribuenti minimi e forfetari (compresi forfetari ex legge 398/1991) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra: due società;il socio e la società di cui questi fa parte;società controllata e società controllante;legale rappresentante e socio;due società aventi lo stesso amministratore;una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

MODALITA’ FATTURAZIONE

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, sarà possibile proseguire la numerazione partendo dall’ultima fattura cartacea emessa. Così se l’ultima fattura cartacea ad esempio è la n° 12 del 2022, nel momento in cui si dovrà compilare la fattura elettronica, la stessa sarà la n°13.

Un altro aspetto di particolare importanza riguarda il codice natura dell’operazione. Come noto i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura, per loro non vale il meccanismo della c.d rivalsa Iva. I contribuenti in regime forfettario emetteranno la fattura elettronica utilizzando il codice natura generico N2.2 per la non applicazione dell’IVA. Sarà possibile applicare “virtualmente” l’imposta di bollo quando il corrispettivo supera 77,47 euro.

Premessa

Vediamo ora le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione elettronica. Si tratta delle sanzioni di cui all’art.6, comma 1 del D.Lgs 471 del 1997.

In particolare, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Si tratta dunque:

  • della sanzione compresa tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro;
  • quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Si sottolinea nuovamente che il decreto PNRR dispone che per il terzo trimestre 2022, non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Dal 4° trimestre 2022, le sanzioni saranno pianamente operative.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP


[1] Si tratta delle associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).