CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14
Del 06 Aprile 2022
Buoni benzina:
non imponibili fino a 200 euro per il 2022
Il “bonus carburante” è riconosciuto:
- temporaneamente, per il solo 2022;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200,00 euro per lavoratore.
| Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 co. 2 del TUIR. |
Inoltre, il riferimento alle “aziende private”:
- sembra comportare l’esclusione dall’agevolazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- pone poi un problema con riferimento ai dipendenti degli studi professionali.
In linea generale, ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l’art. 51 co. 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente.
| L’art. 51 co. 3 individua nel valore normale di cui all’art. 9 del TUIR il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. 326/97, § 2.3.1). |
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021).
| Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza). |
L’art. 51 co. 3-bis del TUIR dispone inoltre che ai “fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
| In linea generale, pertanto, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti. |
La previsione di cui all’art. 2 del DL 21/2022 relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.
| Il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente. |
In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200,00 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.
| Superamento del limite di 200,00 euro |
In assenza di specifiche indicazioni normative, dovrebbe essere chiarito cosa accade in caso di superamento del limite di 200,00 euro.
| Considerato il rinvio al citato co. 3 dell’art. 51 del TUIR, l’intero valore dei buoni potrebbe concorrere a formare il reddito del dipendente, analogamente a quanto previsto in caso di superamento della franchigia “generale” dei fringe benefit. |
| Il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente. |
In alternativa, trattandosi di una specifica disposizione agevolativa, potrebbe restare ferma la non concorrenza fino a 200,00 euro, per cui solo l’eccedenza concorrerebbe al calcolo della soglia “generale”.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
